Art. 3.
(Obblighi di comunicazione).

      1. Ciascun soggetto che intenda intraprendere l'esercizio della prostituzione

 

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deve previamente darne comunicazione alla competente autorità di pubblica sicurezza, trasmettendo alla medesima la documentazione indicata dagli articoli 4 e 5.
      2. L'autorità di pubblica sicurezza provvede immediatamente all'esame della documentazione inviata ai sensi del comma 1, richiedendo eventuali integrazioni entro tre giorni dall'avvenuta ricezione.
      3. L'autorità di pubblica sicurezza può vietare l'esercizio della prostituzione solamente nei casi di carenza o insufficienza della documentazione di cui al comma 1, ovvero qualora la comunicazione di cui al medesimo comma 1 provenga da persona che non risulti in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge per l'esercizio di tale attività.
      4. Salvo quanto previsto dal comma 3, decorsi dieci giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione di cui al comma 1 senza che l'autorità di pubblica sicurezza abbia richiesto integrazioni della documentazione ai sensi del comma 2 o vietato l'esercizio dell'attività ai sensi del comma 3, l'esercizio della prostituzione può essere regolarmente intrapreso.